Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 2.
(Definizioni).
Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) « home restaurant»: l'attività finalizzata condivisione di eventi enogastronomici esercitata da di persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture;
b) «gestore»: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;
c) «utente operatore cuoco»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;
d) «utente fruitore»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) « home restaurant»: l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto; i pasti somministrati sono preparati all'interno delle medesime strutture;
b) «gestore»: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale;
c) «utente operatore cuoco»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;
d) «utente fruitore»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.