Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Qualora, a seguito delle verifiche periodiche per il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, siano riscontrate mancanze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero dei soggetti che esercitano l'attività di home restaurant, la ASL competente, in relazione ai relativi rischi di ordine igienico-sanitario, propone al comune: a) l'eliminazione delle mancanze o irregolarità, fissando un termine; b) la sospensione dell'attività di home restaurant; c) la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'esercizio dell'attività di home restaurant.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal comune entro sette giorni dalla proposta inviata dalla ASL, indipendentemente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale o sanzione amministrativa pecuniaria.