Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque ed a 50 pasti totali e l'unità abitativa in cui si svolge l'evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività viene definita di social eating e non sono richiesti i requisiti previsti all'articolo 3 comma 6 e comma 8-bis ed all'articolo 4 comma 5.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi in un anno inferiore a cinque e se il locale in cui si svolge l'evento viene utilizzato nel corso di un anno per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività viene definita di social eating e le disposizioni della presente legge non vengono applicate.