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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.56. in Assemblea riferita al C. 3258-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/01/2017  [ apri ]
4.56.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  7. Nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività di home restaurant e la quota dell'unità, anche in riferimento all'utilizzo di terrazzi e di giardini, utilizzata a tale fine.
  8. Il comune, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, di concerto con l'Azienda sanitaria locale competente, effettua un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dell'unità immobiliare. Il comune e l'Azienda sanitaria locale competenti, entro i successivi quindici giorni dalla data del sopralluogo, con atto congiunto dichiarano l'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di home restaurant. In assenza dell'atto di cui al presente comma l'attività di home restaurant non può essere avviata.
  9. In caso di cessazione dell'attività di home restaurant, questa deve essere comunicata immediatamente al comune e all'Azienda sanitaria locale competenti.
  10. Al fine di garantire lo svolgimento di controlli sanitari, le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'Azienda sanitaria locale, nelle forme semplificate vigenti per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo in cui si svolge l'attività di ristorazione.