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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.050. in Assemblea riferita al C. 3258-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/01/2017  [ apri ]
4.050.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
  2. Per i fini di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
  4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.

ident. 4.02.4.0101.