Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Al fine di garantire lo svolgimento di controlli sanitari, le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'Azienda sanitaria locale, nelle forme semplificate vigenti per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo in cui si svolge l'attività di ristorazione.