Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Controlli).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle autorità.
2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il comune comunica al prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcoolismo.