Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Mandato della missione EUNAVFOR MED). – 1. Il mandato di EUNAVFOR MED, è definito dall'articolo 2 della decisione PESC/2015/778, prevedendo tre successive fasi operative:
a) individuazione e monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare;
b) i) fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospette; ii) fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospette, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato;
c) adozione di tutte le misure necessarie nei confronti delle imbarcazioni sospette, ivi compresa la possibilità di metterle fuori uso o renderle inutilizzabili, nel territorio dello stato costiero interessato, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato.