Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è riconosciuta, in favore delle eventuali vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni.