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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.66. in Assemblea riferita al C. 3249

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/07/2015  [ apri ]
1.66.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'azione di contrasto e di smantellamento delle reti di traffico e della tratta di esseri umani di cui alla decisione PESC/2015/778, il soccorso e la distribuzione degli aiuti umanitari avviene tramite l'utilizzo delle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite preposte e delle organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, preventivamente autorizzate allo scopo.