Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'azione di contrasto e di smantellamento delle reti di traffico e della tratta di esseri umani di cui alla decisione PESC/2015/778, il soccorso e la distribuzione degli aiuti umanitari avviene tramite l'utilizzo delle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite preposte e delle organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, preventivamente autorizzate allo scopo.