Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'eventuale consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2, paragrafo 2 , lettera v) punto ii) – seconda fase – e c) – terza fase – della decisione PESC/2015/778 del 18 maggio 2015, deve essere effettiva espressione di un processo di unità nazionale e di pacificazione dello Stato in questione e non solo del Governo riconosciuto dalla comunità internazionale.