Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'approvazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'avvenuto consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii) – seconda fase – e c) – terza fase – della decisione PESC/2015/778 del 18 maggio 2015, la missione internazionale deve realizzarsi sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite anche con eventuale partecipazione di forze armate di Paesi non aderenti all'Unione europea