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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 3249

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2015  [ apri ]
1.3.
inammissibile

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 37, comma 2, del Codice penale militare di pace, dopo il periodo: «È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune» è aggiunto il seguente: «Sono considerati reati militari anche quelli commessi da appartenenti alle Forze Armate o da persone aventi lo stato di militare, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, sulle medesime fattispecie, da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dell'Autorità Giudiziaria Militare».