Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché gli associati alle forme associative ivi indicate, non possono accedere ai pubblici uffici, né al pubblico impiego, né operare in qualità di conducenti nei servizi di trasporto o nell'ambito della sicurezza e incolumità pubblica, salvo che almeno sei mesi prima, non abbiano inviato all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di controllo di sostanze stupefacenti, relativi all'accesso agli incarichi di cui al periodo precedente.