Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, avvalendosi defila autorità di polizia e sanitarie competenti censisce le attività costituitesi ai sensi del comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Tali dati sono resi disponibili ai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle selezioni per l'accesso ai pubblici uffici, al pubblico impiego, al servizio di conducente nei servizi di trasporto o nell'ambito della sicurezza e incolumità pubblica, salvo che almeno sei mesi prima, i soggetti interessati non abbiano inviata all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di controlli sull'uso di sostanze stupefacenti, relativi all'accesso agli incarichi di cui al periodo precedente.