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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.254.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3235

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2016  [ apri ]
1.254.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché gli associati alle forme associative ivi indicate, non possono accedere alle cariche politiche o di amministratori pubblici, salvo che almeno sei mesi prima, non abbiano inviato all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste.