Dopo il camma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Questore, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie competenti provvede al controllo del rispetto della legge delle attività e delle associazioni costituitesi ai sensi del comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Ripubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.