Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 aggiungere le seguenti: qualora la detenzione e il consumo siano limitati agli associati, in appositi spazi associativi individuati nella comunicazione di cui al secondo periodo. In caso di violazione delle disposizioni del precedente periodo le sanzioni di cui all'articolo 79 sono raddoppiate.