stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.1. in Assemblea riferita al C. 3225-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2017  [ apri ]
9.1.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'accesso al aggiungere la seguente: medesimo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
dei requisiti di cui all'articolo 6 con le seguenti: del requisito di cui al comma 1;
   sostituire il comma 3 con i seguenti:
    3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
    4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
    5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
    6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi;
   sostituire la rubrica con la seguente: Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio.