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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.9. in Assemblea riferita al C. 3225-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2017  [ apri ]
5.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.
  2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272.