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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.50. in Assemblea riferita al C. 3225-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2017  [ apri ]
5.50.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. A tutti i parlamentari in carica e a tutti i parlamentari cessati dal mandato che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.