Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Estensione della nuova disciplina agli organi costituzionali). – 1. Gli organi costituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i loro membri.