Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. L'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento è decurtato del 10 per cento se il reddito pregresso all'esercizio del mandato, in base alla media dei redditi percepiti nei dieci anni precedenti le elezioni, è pari a una cifra compresa tra i 15.001 euro e i 28.000 euro; del 15 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 28.001 euro e i 55.000 euro; del 20 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 55.001 euro e i 75.000 euro; del 40 per cento, se è pari a una cifra superiore ai 75.000 euro.
3. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 2 restano in apposito Fondo.