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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.45. in Assemblea riferita al C. 3225-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/07/2017  [ apri ]
2.45.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

  2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Contributi previdenziali).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «trattamento previdenziale», i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.
  2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.