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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.10. in Assemblea riferita al C. 3225-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/07/2017  [ apri ]
2.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.
  3. Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 3 a 13;

   b) all'articolo 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.