Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Assistenza sanitaria e assicurativa).
1. Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica.