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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
8.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assistenza sanitaria e assicurativa).

  1. Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica.