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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
7.2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  1-bis. Per i deputati in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota del trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.