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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

  1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali applicabili alle gestioni previdenziali contributive e, in particolare, le norme in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; ai fini di tali ultime disposizioni gli emolumenti corrisposti in conseguenza di un mandato parlamentare o di altre cariche elettive sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
  2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare, in alternativa al trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge, per il riconoscimento del periodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano in tale caso le norme di cui al citato articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  3. Ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare sono cumulabili con altri contributi effettivamente versati relativi al medesimo periodo.
  4. Al parlamentare che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti è data facoltà, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, di chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi nella gestione di cui al comma 3. La misura del trattamento pensionistico è calcolata pro quota sulla base delle regole vigenti in ogni gestione.