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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
6.9.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i parlamentari che durante il mandato non hanno beneficiato del diritto di aspettativa di cui all'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, la soglia anagrafica di cui al precedente periodo è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo.