Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia ragione, il mandato parlamentare non venga esercitato per una durata almeno pari a quella minima ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, il parlamentare ha diritto alla restituzione di tutti i contributi versati con le rivalutazioni di legge, salva la facoltà del parlamentare di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato.