Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.