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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.24. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
6.24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni e che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti.
  2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente e autonomo a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, determinato ai sensi dall'articolo 24, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare con la XVII legislatura o siano cessati con una delle precedenti, che abbiano almeno 10 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico dal fondo parlamentare, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo previdenziale al quale sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti e autonomi.
  4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.