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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
6.10.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.
(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

Art. 6-bis.
(Erogazione del trattamento previdenziale).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 3, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
  4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
  5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.