Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Cumulo dei periodi assicurativi).
1. Agli eletti nei due rami del Parlamento è estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati durante l'esercizio del mandato con i periodi assicurativi maturati in altre gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione, con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.