Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).
1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli Uffici di presidenza delle Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.