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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).

  1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  2. Gli Uffici di presidenza delle Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.