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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Previdenza complementare).

  Gli Uffici di presidenza delle Camere possono prevedere l'istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.