Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Previdenza complementare).
Gli Uffici di presidenza delle Camere possono prevedere l'istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.