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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
3.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.