Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.