Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.