stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Banca d'Italia).

  La Banca d'Italia, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge.