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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.5.
(parzialmente inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità dei parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 3.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
  L'indennità di cui al primo comma è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Il trattamento economico è altresì equiparato al primo comma del presente articolo per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.
  Con apposita disposizione legislativa, è prevista un'equiparazione di cui al primo comma per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.