Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Indennità dei parlamentari).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
Art. 1. – A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 3.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
L'indennità di cui al primo comma è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il trattamento economico è altresì equiparato al primo comma del presente articolo per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.
Con apposita disposizione legislativa, è prevista un'equiparazione di cui al primo comma per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.