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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.44.
inammissibile

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza comprende la spesa necessaria all'assunzione, da parte del parlamentare, di uno o più collaboratori, esterni alle amministrazioni delle Camere. La Camera di appartenenza del deputato o senatore, entro i limiti di spesa di tale rimborso, provvede direttamente al pagamento della retribuzione e degli oneri fiscali e contributivi al collaboratore parlamentare dietro deposito del contratto di lavoro presso gli uffici parlamentari competenti. Tale rapporto di lavoro, di natura fiduciaria, definito sulla base dell'accordo fra le parti, in mancanza di altri termini scritti scade naturalmente al termine della legislatura nel quale è stato stipulato. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti. Non è ammesso il rimborso delle spese di retribuzione e degli oneri fiscali e contributivi nel caso in cui il collaboratore parlamentare risulti parente entro il secondo grado del parlamentare contraente. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa fra loro, adottano le delibere necessarie a garantire l'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma.