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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.42. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.42.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 2. – Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.
  Il rimborso di cui al primo comma non è corrisposto ai parlamentari residenti nella provincia di Roma.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.