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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.4.
(parzialmente inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Trattamento economico dei parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge.
  Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.
  Il trattamento economico è altresì equiparato al comma precedente per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.