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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.37. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.37.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima».