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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.28. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.
  Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al primo comma. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo.
  L'indennità di cui al primo comma è altresì costituita da un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.