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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.27. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.27.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma: «Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».