Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma: «Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».