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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.25. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.25.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.