stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.23. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili onnicomprensive.
  L'importo dell'indennità di cui al primo comma non può essere inferiore al salario medio annuo lordo di un operaio, calcolato sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), né superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparate.
  L'importo dell'indennità di cui al primo comma è determinato per ciascun membro del Parlamento, nei limiti minimo e massimo indicati al secondo comma, in misura pari al reddito medio di lavoro dipendente o autonomo da lui percepito nel periodo d'imposta relativo al triennio antecedente alla data della sua elezione. Esso è adeguato annualmente nel corso della durata del mandato sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT e delle eventuali modifiche intervenute nei contratti collettivi di lavoro.
  In aggiunta all'indennità, gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere che ai membri del Parlamento siano assegnate altre risorse economiche o beni strumentali, destinati esclusivamente all'esercizio del mandato parlamentare e della cui utilizzazione il membro del Parlamento rende conto periodicamente ed in maniera analitica secondo modalità che verranno definite dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.