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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3225

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2017  [ apri ]
2.22.
inammissibile

  Al comma 1, capoverso primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti commi: L'indennità di cui al precedente comma è destinata anche alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata alla verifica della regolarità del contratto, all'erogazione della retribuzione, al versamento degli oneri fiscali e previdenziali in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri amministrativi accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere.
  La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.
  La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione siano rispettati.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì dettare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
  Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. La Camera di appartenenza provvede a decurtare le somme anticipate dal trattamento spettante al parlamentare interessato.