Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
L'indennità di cui al precedente comma è destinata alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.